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Consiglio di Istituto

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Norma e Funzioni
Il consiglio di istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di istituto si svolgono ogni triennio.

Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

FUNZIONI
Il C.d.I.

  • elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
  • delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
  • provvede all'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, all'acquisto, al rinnovo e alla conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, alla decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
  • Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
  • In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
  •  indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
  • esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto,
  • stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.
(fonte : http://www.istruzione.it/urp/organi_collegiali.shtml)

ORGANI COLLEGIALI A.S. 2023/2024:

ESTRATTO VERBALE ESITO FINALE - VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLA COMPONENTE STUIDENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2023/24

ESTRATTO VERBALE - ESITO FINALE VOTAZIONI ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTI/STUDENTESSE ALLA CONSULTA PROVINCIALE Anno Scolastico 2023/24